L’Istituto delle unioni civili è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 76/2016 (art. 1, commi da 1 a 35). Con essa si è attribuita rilevanza giuridica alla relazione affettiva intercorrente fra persone del medesimo sesso. L’unione civile si può costituire tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, con dichiarazione avanti all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni; per molti aspetti l’unione civile dà luogo ad un vincolo analogo al matrimonio. Come per il matrimonio, il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni: essa è derogabile attraverso una convenzione matrimoniale stipulabile avanti all’ufficiale di stato civile al momento della dichiarazione. L’unione civile può essere sciolta o concordemente tra le parti o su istanza di una delle due ed a seguito di un provvedimento giudiziale.