L’art. 2043 del codice civile italiano statuisce che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Tale tipo di responsabilità viene anche definita responsabilità extracontrattuale proprio perché riguarda tutti coloro che non sono precedentemente legati da un contratto o qualunque rapporto, ma entrano in relazione solo nel momento in cui l’azione di uno cagiona un danno all’altro.

Ne deriva, dunque, che tale fatto dannoso comporta il nascere, in capo a colui che lo compie, di una “obbligazione” di risarcimento purché siano comunque dimostrati tutti gli elementi richiesti dalla legge.

Danni alla persona e alle cose

Lo Studio Costa Sterrantino si occupa del risarcimento danni in tutti i casi di violazione dei diritti inviolabili della persona derivanti da inadempimenti contrattuali e/o illeciti extracontrattuali (a titolo esemplificativo: sinistri stradali, infortuni sul lavoro, malpratica medica, insidie o trabocchetti stradali, violazione della privacy, danni da reato). In presenza di un fatto illecito o di un inadempimento contrattuale è, infatti, possibile ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali anche alle cose e di quelli non patrimoniali alle persone (danno biologico, danno alla vita sessuale, danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno alla reputazione, danno all’immagine, danno all’identità personale, danno alla riservatezza, danni endofamigliari, danno da perdita di chances di sopravvivenza o guarigione).

Responsabilità da errore medico – Richiesta di risarcimento

Lo Studio Costa Sterrantino assiste chiunque ritenga di essere stato vittima di errori medici (c.d. malpractice) e quindi desideri richiedere il giusto risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti.

Spesso sia nel settore della sanità pubblica (Ospedali) che nel settore della sanità privata (Case di Cura), ed anche negli studi di liberi professionisti si verificano gravi errori causati da negligenza, imperizia e imprudenza del medico e/o del personale infermieristico; omessa o ritardata diagnosi di tumori, imperizia negli interventi chirurgici.

Obbiettivo principale dello studio, quindi, è quello di verificare, con l’ausilio di periti medicolegali e specialisti del settore interessato, se i danni fisici subiti dal paziente (la mancata guarigione o l’aggravamento della patologia, l’omessa o ritardata diagnosi della malattia etc.), siano effettivamente imputabili a colpa dei medici o a carenze organizzative della struttura, per poi procedere allo loro quantificazione e richiesta di risarcimento nei confronti dei responsabili.

Naturalmente lo studio accompagna l’assistito anche nell’eventuale causa di risarcimento danni, necessaria nel caso non si riesca a trovare un accordo amichevole con il responsabile.