La procedura di negoziazione assistita entrata in vigore nel mese di dicembre 2014 offre la possibilità ai coniugi di separarsi o divorziare trovando un accordo consensuale, senza, sostanzialmente, adire il Tribunale, con una notevole accelerazione dei tempi. La procedura è applicabile sia in presenza che in assenza di figli ed è necessario l’ausilio e la rappresentanza da parte di un avvocato per parte. Il 26 maggio 2015 è entrato in vigore il cd. “Divorzio breve”. Oggi si può chiedere il divorzio dopo sei mesi dalla separazione se essa è stata consensuale oppure dopo un anno se la separazione è stata giudiziale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli. Il termine di sei mesi o un anno decorre dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. La nuova legge, inoltre, stabilisce lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, dal momento in cui essi, in sede di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, questi li autorizza a vivere separati. Dopo la riforma della filiazione del 2012-2013, la quale ha finalmente abolito la differenza tra figli legittimi e naturali, vi è stata l’approvazione della legge 20 maggio 2016 n. 76, recante un riconoscimento giuridico alle coppie composte da persone dello stesso sesso ed alle coppie di fatto.