La legge n. 76/2016, all’art.1, dal comma 36 al comma 67, disciplina le c.d. coppie di fatto. Perché si applichi il regime delle “convivenze di fatto” è necessaria l’esistenza di due persone dello stesso sesso o di sesso diverso, maggiorenni, “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un’unione civile”. La recente legge ha attribuito ai conviventi la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza, le cui regole di costituzione, modifica, risoluzione, prevedono l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato. Lo Studio Costa Sterrantino fornisce assistenza alla redazione dei contratti di convivenza nei quali possono essere disciplinati gli aspetti personali (casa di comune residenza, premorienza di uno dei due conviventi, assistenza reciproca), aspetti patrimoniali (comunione o separazione dei beni, modalità di contribuzione alle necessità della vita comune).